Articolo
Giancarlo De Cataldo

Perché voto NO al referendum

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Una guida dettagliata al referendum sulla giustizia per convincere gli indecisi a votare NO.

Avvertenza

A costo di apparire pedante, vorrei precisare che le mie sono riflessioni di uno scrittore ed ex magistrato apertamente schierato per il NO al referendum, e dichiaratamente contrario alla riforma ideata e proposta dal governo in carica. Le mie sono dunque riflessioni di parte. Mi sono però sforzato di attingere a materiali consultabili e di fornire una lettura della vicenda che può essere sicuramente contestata nel merito, ma non troverete nelle righe che seguono nessuna affermazione non supportata da dati di fatto agevolmente verificabili attraverso le “fonti aperte” delle quali chiunque può disporre. 

Premessa- il referendum 

Il Parlamento ha approvato una riforma legislativa che tocca sette articoli della Costituzione. Le modifiche costituzionali – poiché di questo si tratta – necessitano di una maggioranza qualificata: il legislatore costituente (1946) scelse questo metodo per garantire la più ampia condivisione delle riforme. Nei casi, come questo, nel quale tale maggioranza non sia raggiunta, la legge diventa operativa soltanto ove risulti approvata dalla maggioranza dei votanti al referendum. Attenzione: maggioranza dei votanti vuol dire maggioranza semplice di tutti coloro che votano, visto che per questo tipo di referendum- confermativo- al contrario di quello abrogativo- es. divorzio, aborto, acque pubbliche, nucleare- non è previsto un quorum di votanti. In linea paradossalmente teorica, dunque, se votassero soltanto tre elettori, due dei quali contrari e uno favorevole, il pacchetto di riforme sarebbe bocciato. Nel caso di vittoria del SÌ, successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa, andranno scritti, da parte del Parlamento, i decreti attuativi, essendo rimasti non pochi dettagli ancora da definire. Dell’ubi consistam di detti decreti ancora, al momento, non è dato sapere pressoché nulla. 

Profili tecnici

Giustizia penale, civile, amministrativa.

In linea molto generale i magistrati possono occuparsi di delitti (penale), affari economici o relazioni sociali ovvero lavorative e in ogni caso risarcimenti (civile), amministrativi (rapporti tra istituzioni, burocrazia e cittadino), contabilità dello Stato e degli enti (Corte dei Conti). Sotto questo aspetto, sono fuori  dall’oggetto della riforma le giurisdizioni amministrativa e contabile. Il che comporta, ad esempio, che ogni riferimento eventuale alla necessità di procedere a riforme allo scopo di migliorare l’efficienza di un TAR o della Corte dei Conti, ovvero di porre rimedio ad asserite distorsioni di questi organi, è incongruo e inconferente, e in sostanza falso, perché la riforma riguarda esclusivamente i settori civile e penale, con assoluta prevalenza degli aspetti penalistici. Ciò è dovuto alla maggiore incidenza del ruolo del Pubblico Ministero (PM) nel sistema penale rispetto a quello civile, e anche alla maggiore rilevanza politica e istituzionale che la giustizia penale riveste agli occhi dei promotori e degli oppositori (per non parlare del normale cittadino, quotidianamente bombardato dalla cronaca nera). 

Separazione delle carriere fra magistrati inquirenti e giudicanti.

È l’intestazione del pacchetto di riforme, anche se, come cercherò di motivare più avanti, rappresenta l’aspetto tecnicamente meno rilevante dell’intera vicenda. Questo punto riguarda prevalentemente la giustizia penale. Nell’attuale sistema, i magistrati giudicanti (giudici) e quelli requirenti (PM) possono rivestire, una volta vinto il concorso pubblico per accedere alla carriera, entrambi i ruoli. Il passaggio da PM a giudice e viceversa è però consentito una sola volta in tutta la carriera, e all’interno di un limite temporale molto stretto. Altri passaggi non sono consentiti. Con la riforma si mira ad impedire del tutto il passaggio. Se attualmente per diventare magistrato occorre vincere un concorso unico, è molto probabile che, a riforma approvata, occorrano due concorsi, uno per PM e uno per giudici.

Sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura.

Attualmente vi è un unico CSM che governa la carriera (inclusi gli aspetti disciplinari) dei magistrati tutti (civili, penali, PM e giudici). Con la riforma vi sarebbero due CSM, uno per i PM e uno per i giudici. Attualmente, il CSM è composto da membri eletti: 2/3 di magistrati, 1/3 di politici. Con la riforma, tutti i membri dei due CSM saranno sorteggiati, con una significativa differenza: il sorteggio dei magistrati avverrà fra tutti i magistrati in servizio, mentre i rappresentanti politici verranno sorteggiati in una “short list” preparata dal Parlamento.

Alta Corte disciplinare.

Attualmente, ad occuparsi delle problematiche disciplinari dei magistrati tutti è il CSM. Con la riforma, viene istituita un’Alta Corte della giustizia disciplinare, composta da 9 membri togati e 6 laici. Anche qui, sorteggio: fra magistrati con almeno 20 anni di anzianità sul versante dei togati, mentre i laici saranno sorteggiati fra professionisti ancora una volta pre-indicati dal Parlamento.  

Argomenti contrapposti. 

Separazione delle carriere.

Per i fautori del SÌ, si tratta del completamento del disegno del Nuovo Codice di Procedura (1989), voluto, fra gli altri, dal prof. Giuliano Vassalli. Si sostiene che l’effettiva parità fra accusa e difesa si realizza solo approfondendo il solco fra i due ruoli, evitando, quindi, tanto improprie commistioni, che l’effetto di pressione-intimidazione-controllo che il PM può esercitare sul giudice, ovvero la semplice suggestione che può derivare dalla consapevolezza di “giocare dalla stessa parte”. Si eviterà, così, che il giudice si appiattisca sulle richieste del PM. Obiettano i fautori del NO: la separazione è già in atto, visto che il passaggio (l’unico possibile) da giudicante a requirente e viceversa riguarda solo lo 0,5% dei magistrati.  Quanto al rapporto fra PM e giudici, sul fronte del SÌ l’asserzione resta sostanzialmente apodittica, mentre il SÌ, con riferimento al dato statistico dell’irrilevanza dei passaggi di ruolo, spiega che il limite al passaggio è imposto da una norma ordinaria, che può facilmente cambiare se cambiassero gli orientamenti culturali, politici, ecc. La Costituzione, invece, non si cambia tanto facilmente: dunque per “blindare” il principio della separazione occorre modificarla. Ancora: il SÌ sostiene che la separazione è la norma in tutti i principali Paesi democratici. Vero, obbietta il NO, ma in tutti questi Paesi, alla fine, esiste un controllo politico sul PM, poiché è impossibile che questo organo, dotato di poteri enormi in materia di libertà del cittadino, operi senza controllo. Anche il Portogallo, unico esempio di Paese in cui non vi è espresso assoggettamento del PM all’esecutivo, il Procuratore Generale, capo di tutti i PM, è nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Parlamento, quindi di una maggioranza politica. Il Presidente, poi, è eletto a suffragio universale: la politica, ufficialmente assente, è in realtà, anche qui, “domina” del contesto. Ancora: il NO sostiene che l’unicità di formazione e preparazione dei magistrati favorisce l’arricchimento culturale degli stessi, mentre un PM che faccia questo mestiere per tutta la vita tenderà fatalmente ad assumere un forma mentis poliziesca, quindi fortemente persecutoria. Ribatte il SÌ che se è vero che i passaggi di carriera sono così pochi, la separazione è già in atto, quindi l’argomento del NO è inconferente.

Pensiero di parte: non vedo contraddizione fra il postulare la superiorità culturale dell’appartenenza allo stesso “complesso” giudiziario e l’attuale scarsa propensione ai passaggi di ruolo. Giudici e PM che respirano la stessa aria saranno portati a una maggiore duttilità interpretativa delle norme: perché è vero che anche oggi sono pochissimi i PM che fanno il salto (e viceversa), ma entrambi si accrescono di un medesimo humus cognitivo, cosa che domani, con scuole specializzate in accusa e in giudizio, rispettivamente, potrebbe non accadere. Anzi, direi, fisiologicamente non accadrà. Sì, è vero, esiste l’art. 358 CPP che impone al PM di raccogliere elementi anche a favore dell’indagato. Ma ciò dipende dalla collocazione attuale dell’organo di accusa. Domani, con la sua attrazione nella sfera poliziesca, o, come dice qualcuno, di avvocato dell’accusa, la norma potrebbe essere considerata superflua. E il PM diventare come quella figura inquietante di tante pellicole o romanzi d’oltreoceano: un cacciatore di teste pronto a tutto per ottenere lo scalpo giudiziario del malcapitato di turno. La stessa commissione bicamerale del ’96 (legislatura Ulivo), spesso evocata a sproposito, prevedeva che obbligatoriamente qualunque magistrato che volesse lavorare come PM dovesse prima esercitare per tre anni come giudicante: proprio per evitare il formarsi e lo stratificarsi di una mentalità univocamente accusatoria (o persecutoria). Una considerazione personalissima: sono contrario a ogni forma di limitazione del passaggio tra i ruoli. Credo che a ogni giudice penale faccia bene sperimentare l’accusa, il giudizio, il lavoro nelle carceri. Considero la paura che il PM condizioni il giudice “perché vanno a mangiare insieme, prendono il caffè nello stesso bar” una critica ai limiti del puerile. Tanto per citare un caso famoso, il caso Tortora: il PM d’appello e il giudice Michele Morello, che scardinò con il suo certosino lavoro di studio e raffronto di dati l’inesistente teorema accusatorio, erano amici. Il che non impedì a Morello e al collegio giudicante di cui faceva parte di assolvere Tortora, sconfessando l’accusa. A riprova che quando sei libero di mente e di cuore puoi essere il miglior amico del mondo, ma l’amicizia non ti impedirà di fare il tuo dovere senza lasciarti condizionare. 

Sdoppiamento del CSM e sistema di scelta dei componenti.

Mentre per il SÌ lo sdoppiamento dei Consigli è la logica conseguenza della separazione delle carriere, dal NO si ribatte che si tratterà di un’inutile duplicazione di costi e incarichi. Ma il vero punto riguarda il sorteggio. Il cavallo di battaglia del SÌ è nella volontà conclamata di spezzare il monopolio delle correnti, responsabili di governare con piglio dittatoriale le carriere dei magistrati, ispirandosi a logiche di scambio (vedi caso Palamara) che soffocano la libertà individuale dei singoli giudici. Il NO ribatte che il sorteggio è uno strumento “cieco”, aperto a ogni esito possibile, e al rischio della scelta di persone inadeguate al ruolo che sono chiamate a svolgere. Esso penalizza la dialettica democratica che si esprime attraverso le libere elezioni, e non risulta applicato, come metodo, in nessun altro campo dell’agire umano, laddove sia necessario formare organismi di controllo, decisionali, di alta amministrazione. Oltretutto, si tratta di sorteggi differenziati: qualificato quello dei membri laici, che dunque appariranno come maggiormente consapevoli della materia, generico quello dei togati, che potrebbero trovarsi soffocati nella tenaglia dei più esperti membri laici. Una simile differenza nella platea dei sorteggiandi potrebbe presentare profili di incostituzionalità.

Alta Corte.

La sottrazione delle decisioni in materia disciplinare al CSM è un altro punto decisamente qualificante della riforma. Muove anch’esso dalla asserita necessità di stroncare il malcostume correntizio. Si sostiene che con questa nuova Corte si spezzerà il meccanismo clientelare che impediva alla giustizia disciplinare di funzionare, sanzionando la cattiva condotta dei magistrati: il CSM avrebbe agito, in sede disciplinare, come nella sede ordinaria, con un continuo do-ut-des – io salvo quello della tua corrente, tu quello della mia, e via dicendo. Sempre in ossequio alla dittatura delle correnti. E comunque, concludono dalla parte del SI, è sempre garantita la maggioranza dei togati. Il NO obietta che la  sezione disciplinare del CSM ha funzionato bene, visto che lo stesso ministro ha sempre avuto pochissimo da ridire, e pochissimo da impugnare delle decisioni disciplinari, e citano statistiche a proposito della severità del CSM stesso. Il NO osserva che anche in questo caso resta il “vulnus” del sorteggio, e che la maggioranza dei togati si è comunque ridotta (da 2/3 a 3/5), quindi un eventuale attacco politico a un magistrato scomodo troverebbe terreno facile sul piano della formazione di maggioranze ostili al giudice “scomodo”. Ulteriore argomento: la Costituzione vieta l’istituzione di giudici speciali. Una parte del NO ritiene che la stessa decisione di creare un’Alta Corte violi questo precetto. La norma costituzionale nuova, poi, dice che chi è sottoposto a giudizio può appellarsi davanti alla stessa Corte (ovviamente in altra composizione). Nulla si dice rispetto a un possibile ricorso in Cassazione, previsto per tutti i cittadini e per tutti i provvedimenti reclamabili. Si può pensare che i “riformatori” non se ne siano occupati perché danno per scontato che il ricorso in Cassazione è sempre possibile. O che lo escludano. In questo secondo caso, l’incostituzionalità sarebbe palese: posso ricorrere al Palazzaccio contro un’ammenda di 100 euro ma non se mi tolgono lavoro e stipendio? Andiamo!

Pensiero di parte. Le correnti rappresentano una forma di convergenza culturale, intellettuale, ideale. Hanno dato in più di un episodio cattiva, anzi, pessima prova di sé? Innegabile. Ma il rimedio è decisamente peggiore del male. Retrocede il magistrato a soggetto pericoloso, da neutralizzare, da controllare. E segnala come negativa un’ordinaria dialettica democratica. Nella pratica del sorteggio c’è un che di eccessivo che presta il fianco a una retorica populista, pur di una certa efficacia: sorteggereste il primario di medicina? L’idraulico? Il professore dei vostri figli? Non si sorteggiano nemmeno i componenti degli ordini professionali! Voglio solo ricordare che l’ANM, associazione nazionale magistrati, fu sciolta dal Fascismo, e ripristinata dal guardasigilli Arangio Ruiz nel 1944. Arangio, vecchio liberale, esortava i magistrati a riprendere l’attività anche politica, avendoli sempre considerati una risorsa per la vita nazionale. I tempi sono decisamente cambiati, se oggi molti credono che un giudice romanista debba necessariamente condannare un imputato laziale, o un lettore del «Manifesto» essere obbligatoriamente ostile a un elettore di destra. Gli esseri umani si differenziano per ambizioni, gusti, aspirazioni, sfondi culturali. La pretesa che i giudici non mostrino idee – la famosa apparenza – si confonde con il desiderio che non ne abbiano. O che ne abbiano solo in linea con la maggioranza. Ma dove difettano le idee, abbondano i pregiudizi. E un pregiudizio coltivato nel segreto, magari in modo rancoroso, è sicuramente peggiore di un’idea proclamata a viso aperto. D’altronde, l’accusa di politicizzazione si abbatte ineluttabilmente solo sui giudici di sinistra: leggere la stampa dell’opposta parte per credere. 

Contesto politico.

In definitiva, i fautori del NO intravedono un disegno volto all’assoggettamento del PM alla politica e, più in generale, la volontà di ridimensionare il ruolo del potere giudiziario nell’ambito dell’ingegneria costituzionale del Paese. Dal SÌ obiettano che si tratta di un processo alle intenzioni, in malafede, posto che l’eventuale approvazione della riforma non intaccherebbe minimamente autonomia e indipendenza della magistratura.

Pensiero di parte: più che un processo alle intenzioni, una constatazione dell’ineluttabile approdo della strada intrapresa. Per le ragioni sopra esposte – perché questo PM qualcuno dovrà controllarlo, e provvederà la politica – e perché è vero che la lettera della Costituzione non è intaccata nelle parti relative ad autonomia e indipendenza. Ma ogni studioso del tema sa che lo spirito delle norme può benissimo contrastarne l’apparenza (è il caso di richiamare qui la così abusata categoria) sino al punto da vanificarlo con prassi di segno opposto, lasciandolo lettera morta. Non si processano le intenzioni, si cerca di spiegare ai cittadini come funziona laddove operano sistemi analoghi a quello che si vuole introdurre: con una giustizia che se non è asservita alla politica, ne è quantomeno fortemente condizionata. 

Le note di parte Uno scontro politico 

Gli aspetti tecnici e quelli politici sono strettamente legati, in questa vicenda. Ne costituiscono indiretta conferma le dichiarazioni di esponenti della maggioranza (Nordio, Buongiorno) relative all’irrilevanza della riforma sulla funzionalità della giustizia. Ma se questa riforma, come dicono gli stessi promotori, non serve a migliorare l’efficienza della giustizia, ciò significa che la sua ragion d’essere sta altrove. E in effetti, lo scontro di fondo riguarda quelli che potremmo definire l’insanabile contrasto culturale fra i fautori delle costituzioni di impianto liberale (come la nostra) e quanti ritengono questo modello ormai superato. A spanne, per i secondi, che potremmo definire governisti (“sovranisti” è un termine troppo vago e contingente per illustrare a dovere la questione) una maggioranza sorretta dalla volontà popolare non dovrebbe incontrare ostacoli di nessun genere nell’attuazione del proprio programma politico. Per molti di coloro che voteranno “no” va salvaguardato lo spirito della Costituzione, composta da un insieme di garanzie disseminate, voluto dal legislatore in dichiarata rottura con il Fascismo, e volto ad evitare la dittatura della maggioranza.

Lo scontro non è né nuovo, né inedito. In una proposta di legge costituzionale depositata nel luglio del 1971, Giorgio Almirante, segretario del MSI, lamentando la politicizzazione dei magistrati, allora impegnati in una serie di inchieste sulle “trame nere”, ipotizzava l’elezione dei membri togati del CSM per sorteggio, la sezione disciplinare autonoma e la riduzione del numero dei consiglieri. Tutte ipotesi ancora oggi sul tappeto. Se la si considera una questione di contrapposizione fra destra e sinistra, si è fuori strada.

Già negli anni Ottanta si realizzava una comunità d’intenti con il pensiero liberal-democratico, in coincidenza con l’evoluzione craxiana del socialismo italiano. Scriveva lo studioso Giovanni Tarello su  «Mondoperaio» che “al di sopra, o al di sotto, se più piace, di tutte le carenze organizzative, strumentali, di personale della giustizia, c’è una crisi o disfunzione endemica, perché indotta da strutture che determinano comunque tensioni tra i poteri (…) quella che chiamiamo crisi della giustizia, e sentiamo come una malattia”, è una crisi strutturale che va imputata alla stessa Costituzione. Quali gli snodi? A)  l’indipendenza della Magistratura dal governo e dal Parlamento; B) il CSM, come garante dell’indipendenza; C) il fatto che le leggi, cioè l’espressione massima del potere legislativo, possano essere controllate da una Corte Costituzionale attivabile da qualunque giudice.

Ecco la fonte di un permanente stato di tensione fra il potere legislativo e quello giudiziario. Una tensione che attraversa trasversalmente gli schieramenti politici, molto più di quanto l’odierna logica della contrapposizione frontale non lasci intendere: del resto, non mancano gli esponenti dell’opposizione che voteranno SÌ al referendum, né quelli che hanno proclamato ufficialmente la loro adesione alle ragioni del SÌ, pur ritenendo di dover votare NO per una scelta politica antigovernativa.  I magistrati, del resto, sono impopolari. E niente affatto simpatici. A nessuno piace essere giudicato. Il giudice rappresenta la Legge, che dovrebbe essere imparziale, neutra, sorda al privilegio. Con la Legge, e dunque col giudice, non dovresti poter trattare: ma solo assoggettarti.

La Legge è un padre severo, e non sempre giusto (almeno nella percezione di chiunque di noi), figura tanto diversa da quella madre amorosa, inclusiva e caritatevole che ci allevò. La diffidenza del giudicando verso chi deve giudicarlo è un dato di fatto ineliminabile. Ma c’è anche un dato storico da considerare. Il pensiero conservatore è diffidente di una corporazione che, nata come componente essenziale di un assetto tradizionale del potere, se ne è distaccata seguendo il modello costituzionale. Il giudice delineato da costituzioni come quella italiana è un signore che, dopo essere stato per almeno due secoli commensale abituale dei potenti, abbandona la tavola e comincia ad esaminare con occhio critico coloro che la popolano. E che dovrebbe, almeno nelle intenzioni, adottare nei loro confronti il medesimo metro di giudizio che la società si attende venga adottato nei confronti di chiunque. A chi è avvezzo a vivere nel privilegio, questo distacco appare come un tradimento di classe. Quanto alla sinistra, anche qui c’è un peccato originale: la nascita del movimento operaio nell’illegalità.

Quando sedevano alla tavola dei potenti, i giudici ne incarnavano il volto repressivo, talora spietato. Il giudice costituzionalmente formato ha deluso i conservatori e non ha convinto i progressisti. Questi ultimi, peraltro, hanno manifestato, nel tempo, atteggiamenti ondivaghi. Il PCI di Berlinguer portava in parlamento i giudici progressisti riconoscendone il contributo essenziale alla vita culturale, sociale e anche politica del Paese. Negli stessi anni, il terrorismo, anche rosso, sparava ai giudici, più facilmente ai moderati che ai repressori: il progetto di disarticolazione delle strutture dello Stato lo esigeva (del resto, i neri non risparmiavano neanche loro il piombo alle toghe, come per lunghi anni avrebbe fatto la Mafia). E anche per chi militava nel “movimento” senza impugnare la P 38, ma solo esercitando il pensiero critico, il magistrato era, se non un nemico, comunque una figura della quale diffidare. Negli anni successivi, un pezzo di sinistra si è allineato alle spinte governiste, altri hanno apertamente sconfessato la stagione berlingueriana, adagiandosi sul mantra dell’apparenza e della terzietà, e dunque, in sostanza, avvallando la progressiva limitazione della libertà di espressione e di partecipazione. L’idea di una Corte disciplinare scorporata dal CSM è cara a Luciano Violante, negli anni trascorsi esponente di punta del PCI nonché ex magistrato.

Un altro esempio emblematico sono i Radicali. Per quanto sia difficile collocarli in un punto preciso dello scacchiere politico, hanno condotto nel tempo le più luminose battaglie civili e per i diritti. Non poche di queste battaglie, incluse le più recenti sul suicidio assistito, hanno viaggiato sulle gambe di coraggiose sentenze della parte progressista della magistratura, di merito, di legittimità e costituzionale. Eppure, i Radicali sono da sempre i grandi nemici della magistratura, a partire dall’ossessione per la responsabilità pecuniaria diretta del magistrato. C’è da chiedersi se siano consapevoli del rischio di ritrovarsi domani con una magistratura impaurita, indebolita, poco disposta a rischiare (anche sotto il profilo risarcitorio). Alla luce di queste riflessioni, mi pare inesatto attribuire il disegno di modifica costituzionale al duo Gelli- Berlusconi.

La questione è più antica, più profonda, e, se consentite, più nobile. È, come l’ha definito con espressione davvero felice Cacciari, uno scontro culturale. Scontro nel quale si inserisce a pieno diritto l’uso strumentale della cronaca nera, in particolare con riferimento ai “cold case” e ai veri o presunti errori giudiziari. La prima (cronaca nera), ci comunica la sensazione di un Paese insicuro, preda di orde di maranza, di immigrati dalla lama facile, di giovani disadattati, di borseggiatori rom, un Paese assediato da avidi devastatori che solo il pugno di ferro (e una moltiplicazione di reati e pene) potrà ricondurre alla ragione. Si tratta di un colossale castello di falsità: l’Italia è uno dei Paesi più sicuri del mondo, statistiche alla mano, e le leggi-spauracchio che si stanno in continuazione varando rischiano, da un lato, di limitare gli spazi di libertà di ciascuno, dall’altro di andare a ingrossare la legione di “grida” di manzoniana memoria che da tempo ingolfano la produzione legislativa. Quanto ai “cold case”, c’è un copione che, espressamente o tacitamente, accomuna tanti talk a base di delitti irrisolti (o risolti con esito che non soddisfa il cronista o il blogger o comunque il volto televisivo di turno): non solo questi (i magistrati) non sanno fare il loro mestiere, ma si mettono sempre per traverso quando si cerca di difendere (da loro) i cittadini. Quindi, qualunque cosa facciano, non fidatevi.

Piccolo percorso sulla rappresentazione del giudice 

Da ultimo, visto che in fondo sono ospite di un hub di approfondimento culturale, qualche noterella sulle raffigurazioni del giudice in alcuni capisaldi della nostra formazione culturale.

Le Eumenidi (Eschilo). Oreste è inseguito dalle Erinni, furie eccitate dal fantasma di Clitennestra, da lui uccisa per vendicare Agamennone. Oreste si rifugia nel tempio di Atena, e le chiede un equo processo. La dea, dopo aver titubato, se ne assume l’onere. Nomina una giuria e stabilisce che nessuno tocchi l’imputato fino al verdetto. Col suo voto decisivo, alla fine, il matricida è assolto. Le Erinni diventano Eumenidi, entità benevole. La società accetta il verdetto. Questo schema classico introduce nella nostra cultura il concetto di processo, l’habeas corpus (sacralità dell’imputato sino a sentenza), il luogo fisico deputato al giudizio (Tribunale, e non la piazza, per intenderci). Difficile sostenere, purtroppo, che il suo ultimo lascito- la società pacificata dal verdetto condiviso- sia ancora attuale. 

Gorilla. Lo è il giudice che condanna Pinocchio innocente. Secondo la vulgata, emblema dell’irrazionalità della giustizia e del suo schierarsi sempre dalla parte dei potenti contro i poveracci. Secondo l’acuta lettura di Franco Cavallone ne “La borsa di Miss Flute” (Adelphi), il giudice-gorilla è al contrario un saggio che punisce la stoltezza di un burattino che s’illude di arricchirsi seminando zecchini, e non spaccandosi la schiena con un duro e onesto lavoro. Ma è scimmiesco anche il protagonista della canzone di Brassens (nota nella versione italiana di De André) che violenta il giovane magistrato, ovviamente repressore, preferendolo a un’anziana signora. 

Azdak. Ubriacone e poco di buono, nel “Cerchio di gesso del Caucaso” di Bertolt Brecht si improvvisa giudice applicando il giudizio di Re Salomone. Emblema della saggezza popolare contrapposta all’incomprensibile, oppressivo rigore delle forme. 

Maitre Camusot. Negli “Splendori e miserie delle cortigiane” di Balzac, è un giovane magistrato che sta istruendo il caso contro il giovane Lucien de Rubempré e il suo protettore, l’abate Herrera. Il quale, in realtà, è un forzato evaso. Camusot è preso fra due fuochi. Una parte dell’alta società parigina spasima per il seducente Lucien, e lo vorrebbe assolto: da qui promesse di futura carriera per Camusot. Un’altra parte gli assicura invece laute prebende se farà condannare Lucien. Il dilemma di Camusot è: da che parte si guadagna di più? Lucien lo trae d’impaccio suicidandosi in prigione. Il truffatore Herrera la scamperà grazie alla sua abilità di ricattatore. 

Briglialoca. È un anziano magistrato di grande valore che nel Gargantua di Rabelais finisce sotto processo per aver sbagliato una decisione. Processato, invoca a sua difesa l’età avanzata e la vista carente. È per colpa di questa combinazione di fattori che ha sbagliato a lanciare i dadi, leggendo male il risultato. Sì, perché lui- come tutti sanno e fanno, del resto- decide secondo il punteggio dei dadi. Giustizia come azzardo, riflesso della sfiducia popolare nelle istituzioni, ulteriore riprova della convinzione che il giudice altro non sia (o non sia destinato ad essere) che un servo di chi comanda. 

L’ultima sentenza. È quella di un romanzo di John Grisham, ex avvocato, gentiluomo del Sud di saldissima fede cristiana e democratica. Vi si narra di un riccone senza scrupoli che avvelena una valle con rifiuti tossici. Citato da una coraggiosa coppia di avvocati, perde, nonostante sia difeso dai migliori principi del foro. Invece di cercare un accordo, contro il parere dei suddetti principi in toga, ricorre alla Corte Suprema. Per vincere, paga profumatamente la campagna elettorale di un giudice conservatore, che alla fine risulta eletto, sposta la maggioranza, lo assolve nonostante tutte le prove siano contro di lui. Quando gli fanno notare che ha speso 100 per non pagare 10, risponde che ne valeva la pena, perché era comunque una questione di principio. Ecco come potrebbe andare, domani, con nuove leggi e una nuova magistratura. 

Giancarlo De Cataldo

Giancarlo De Cataldo è magistrato, drammaturgo, scrittore. Il suo ultimo libro è Una storia sbagliata (Einaudi, 2025).

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